Guardando al passato, non sarà mai abbastanza ciò che si fa per chiedere perdono e cercare di riparare il danno causato. Guardando al futuro, non sarà mai poco tutto ciò che si fa per dar vita a una cultura capace di evitare che tali situazioni non solo non si ripetano, ma non trovino spazio per essere coperte e perpetuarsi.
Lettera del Santo Padre Francesco Al Popolo di Dio 20 de agosto de 2018
Il Capitolo Generale del 2019
dell’Ordine dei Fratelli della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo
durante la Sessione XXV approva il seguente
DECRETO
Disposizione per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili
Tutelare le persone significa proteggerle dai pericoli, ma anche promuovere ed elogiare positivamente ciò che viene eseguito correttamente e il valore di ogni essere umano. Il punto di partenza dell’approccio carmelitano al tema della tutela dei minori e degli adulti vulnerabili si basa sulla necessità di “una conversione continua e profonda dei cuori, attestata da azioni concrete ed efficaci…” (Vos Estis Lux Mundis, 2).
- Considerato il dovere, la responsabilità e l’esigenza di proteggere il diritto dei minori e delle persone vulnerabili;
- ai sensi dei canoni 1395 § 2, 1717, 1722, 695 § 2 del Codice di Diritto Canonico;
- ai sensi dell’art. 6, motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, 30 aprile 2001, del motu proprio Normae de gravioribus delictis, 21 maggio 2010, del motu proprio “Come una Madre Amorevole”, 4 giugno 2016 e del moto proprio Vos Estis Lux Mundis, 7 maggio 2019, del rescritto art.1, modifiche all’ 6 § 1,2º Sacramentorum sanctitatis tutela, 17 dicembre 2019
- ai sensi degli articoli 228 e 229 delle Costituzioni O.N.;
Si dispone quanto segue:
a) L'Ordine Carmelitano si impegna a creare e mantenere un ambiente sicuro per i suoi membri e tutti coloro che lavorano per l'Ordine.
b) Si tratta di un ambiente privo di abusi e molestie di qualsiasi forma, fisica, sessuale, psicologica o verbale.
c) L'Ordine presta particolare attenzione alla creazione di un tale ambiente sicuro per minori e adulti vulnerabili.
d) L'intero Ordine si impegna a seguire le migliori prassi e linee di condotta ovunque operi, al fine di raggiungere un ambiente sicuro e proteggerlo.
e) Tutte le Province, i Commissariati e le Delegazioni devono sviluppare delle linee di condotta e delle procedure conformi alle leggi e alle norme civili ed ecclesiastiche. Tali politiche devono essere inviate al Consiglio Generale.
f) Tutti i frati, siano essi superiori o meno, devono obbedire alle leggi e alle norme civili ed ecclesiastiche dei luoghi in cui vivono e operano. Ciò include le leggi e le norme relative alla denuncia delle accuse.
g) L'Ordine si impegna a garantire a coloro che si dichiarano vittime, insieme alle loro famiglie, di essere trattati con dignità e rispetto e siano accolti, ascoltati e sostenuti.
h) La reputazione e la privacy di tutte le persone coinvolte, così come la riservatezza dei loro dati personali, devono essere protette.
i) Il Consiglio Generale, così come i Consigli provinciali e dei Commissariati, revisioneranno periodicamente le procedure sulla tutela e le aggiorneranno alla luce dei cambiamenti delle disposizioni civili ed ecclesiastiche.